Statuto

Il nostro statuto

Agenda – Associazione GENitori Di Alunnə – Istituto Marcello Mastroianni APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1) È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l’Associazione di Promozione Sociale “Agenda – Associazione GENitori Di Alunnə – Istituto Marcello Mastroianni APS”.

Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Roma. La sede legale può essere trasferita in altra città o regione solo con delibera dell’assemblea straordinaria e ciò comporterà la modifica dello Statuto. Il Consiglio può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali della città ospitante la sede stessa, senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

Art. 3) La durata dell’Associazione è fissata al 2050 e potrà essere prorogata, per deliberazione dell’Assemblea dei Soci.

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) L’Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà secondo quanto previsto dall’articolo 118 della costituzione e del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, intende perseguire senza finalità di lucro i seguenti scopi:

  1. assolvere la funzione sociale di promuovere il Diritto allo Studio in ogni sua forma, promuovendo e sostenendo attività scolastiche ed extra-scolastiche di natura integrativa;
  2. favorire iniziative ludiche, artistiche, culturali, sportive, educative e formative riferibili sia ai ragazzi in età scolare ed ai bambini della scuola materna, sia agli adulti iscritti all’Associazione. Per l’individuazione di queste attività l’Associazione si coordinerà con l’Assemblea dei genitori, il Consiglio di Scuola, il Consiglio d’Istituto e tutti gli organi scolastici di volta in volta competenti;
  3. occuparsi della tutela dei diritti dei minori sia all’interno della scuola che fuori;
  4. sviluppare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla vita della scuola, attraverso attività di informazione, organizzazione di incontri, convegni e momenti formativi;
  5. contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona attraverso la promozione e l’organizzazione di attività sportive, ricreative, culturali, formative, artistiche in ambito scolastico ed extrascolastico;
  6. agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura aperta, comunitaria ed ecologica;
  7. sviluppare la conoscenza nei bambini di lingue straniere attraverso l’organizzazione e la promozione di corsi, l’organizzazione di scambi con altre scuole, la ricerca e la fornitura di mezzi per lo studio delle lingue quali libri, supporti audio-video e informatici;
  8. agevolare l’inserimento e l’integrazione nella scuola di bambini stranieri, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro, corsi di lingua italiana, fornitura di strumenti di apprendimento;
  9. aiutare l’integrazione nella scuola di bambini portatori di handicap, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro anche con i genitori, la fornitura di tutti gli strumenti di sviluppo dell’apprendimento siano essi librari, audio, video, informatici, artistici e sportivi.
  10. coadiuvare le istituzioni preposte per una completa ed efficiente gestione della scuola “M. Mastroianni”, in orario scolastico ed extrascolastico.

11. Supportare l’Istituto nella costituzione di un albo dei genitori volontari e dei manutentori, finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal relativo protocollo d’intesa.

Art. 5) L’Associazione non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli istituzionali. Intende perseguire le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, CTS:

Attività di interesse generale

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

In particolare, negli ambiti individuati dal comma precedente, l’Associazione si propone di svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

  1. provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci e le erogazioni liberali sia di persone fisiche che imprese; organizzando e partecipando a manifestazioni; realizzando lotterie, mercatini, tombole e pesche di beneficenza;
  2. elaborare ed organizzare progetti, iniziative e servizi inerenti le finalità e gli obiettivi dell’Associazione;
  3. organizzare e promuovere conferenze, convegni e mostre;
  4. organizzare eventi di carattere sportivo, culturale e ricreativo ed altri eventi sociali finalizzati alla diffusione degli scopi dell’Associazione;
  5. produrre, pubblicare, diffondere, distribuire e commercializzare pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l’esclusione dei quotidiani), software, prodotti audiovisivi e cinematografici;
  6. ricercare sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico sui singoli progetti di lavoro;
  7. raccogliere specifiche competenze dei soci e della loro opera di volontariato per effettuare interventi migliorativi dei locali della Scuola M. Mastroianni e nei relativi cortili.
  8. stipulare convenzioni con enti, associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di servizi a favore degli alunni e della Scuola M. Mastroianni;
  9. concludere contratti ed accordi con altre associazioni, prendere in locazione locali e attrezzature.

Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale

L’associazione può effettuare, per il raggiungimento delle proprie finalità, le seguenti attività secondarie:

  1. somministrare alimenti e bevande ai/le propri/e soci/e ed ai loro familiari conviventi, anche in occasione di particolari eventi o manifestazioni, presso le proprie sedi in cui viene svolta l’attività, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall’articolo 148 del TIUR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall’articolo 85 del d.lgs. 117/2017;
  2. esercitare e organizzare a norma dell’articolo 6 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo secondo i criteri e limiti dalla normativa vigente.

L’associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale può esercitare anche attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’articolo 7 e 79 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente che in forma organizzata e continuativa.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

  1. dai conferimenti iniziali dei soci fondatori;
  2. dai contributi degli associati;
  3. da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti da parte di persone, privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, che condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione desiderino contribuire all’attività della stessa;
  4. da tutti i beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
  5. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 6) Il patrimonio è costituito:

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  1. dalle quote sociali annuali di tesseramento dei/le soci/e;
  2. dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e partecipazioni ad esse;
  3. dal ricavato delle attività indicate nel presente statuto;
  4. dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
  5. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  6. da erogazioni liberali;
  7. da contributi pubblici e privati;
  8. da raccolta fondi;
  9. da ogni altra entrata diversa non sopra specificata, e comunque in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 7) L’esercizio finanziario si svolge dal 01 settembre e chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo, quale Organo di Amministrazione, il bilancio consuntivo. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale secondo quanto previsto dall’articolo 14 del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni con le modalità e nei termini previsti dalla normativa.

Art. 8) L’Associazione potrà impiegare utili e/o avanzi di gestione solo per le attività istituzionali o direttamente connesse. È espressamente vietata la distribuzione diretta ed anche indiretta di utili ed avanzi di gestione ad associati ed a soggetti terzi in generale. In caso di scioglimento, l’Associazione devolverà il patrimonio residuo agli Enti individuati e riconosciuti dalla legge.

Art. 9) L’associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con la quota possono visionare i libri sociali. A tale scopo possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

VOLONTARI

Art. 10) L’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. La qualifica di volontari è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui si è soci o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 11) L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12) L’Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alle persone associate, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 13) L’associazione individuerà i limiti massimi e le condizioni cui rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata. Laddove necessario adotterà – con delibera assembleare – il regolamento dei rimborsi spese e il regolamento del volontariato.

SOCI

Art. 14) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall’art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell’Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di soci previo consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 15) Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Art. 16) Lo status di soci, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 26. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 17) Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettazione ed attinenza allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 18) È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.

Art. 20) In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o qualora ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, gli interessati potranno presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui sopra. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione.

Art. 21) L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 19) Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale e con l’iscrizione nel Libro dei Soci.

Art. 22) Gli associati hanno diritto a:

  • frequentare la sede dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e concorrere all’elaborazione del programma;
  • discutere ed approvare i rendiconti;
  • eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

Art. 23) Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

Art. 24) Gli associati sono tenuti a:

  • rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligatorio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all’Assemblea dei soci;

Art. 25) La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 26) La qualifica di soci si perde per:

  • decesso;
  • scioglimento dell’Associazione;
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • espulsione o radiazione.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei soci, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

  • il non osservare le disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • il denigrare l’Associazione, i suoi organi sociali, gli associati;
  • l’attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • l’appropriarsi indebitamente dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione;
  • l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  • l’arrecare danni morali o materiali ad altri associati ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero l’adottare condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi dal presente statuto.

Art. 28) Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo dovrà essere reso noto con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all’ordine del giorno della prima Assemblea dei soci utile, che deciderà in via definitiva.

ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali sono: 1) l’Assemblea dei Soci; 2) il Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione; 3) il Collegio dei Sindaci (ove la normativa ne preveda per legge la sua costituzione); 4) Il Presidente.

Art. 29) Possono essere eletti alle cariche sociali tutti coloro che rivestano la qualifica di soci.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a nove Amministratori, nominati dall’Assemblea dei Soci. I membri rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte.

In caso di dimissione o di decesso di un Amministratore, il Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Art. 31) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario (nei casi di Consigli superiori a 3 amministratori) ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei Soci.

Art. 32) Il Consiglio Direttivo – Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.

Per la validità della deliberazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Art. 33) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione.

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

  1. promuovere, organizzare e curare le attività previste dall’Associazione nel presente Statuto;
  2. sviluppare e rendere operative, anche attraverso apposite Commissioni, le proposte scaturite dall’Assemblea;
  3. predisporre la compilazione di bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione;
  4. rapportarsi con le istanze e le istituzioni scolastiche: Assemblea dei Genitori, Consiglio di Scuola, Collegio Docenti, Dirigente scolastico;
  5. cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni dalle analoghe finalità sociali;
  6. stabilire l’ammontare e le modalità di versamento dei contributi annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché il contributo eventuale per ogni singola manifestazione;

Art. 34) I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l’anno, mediante comunicazione e-mail diretta a ciascun Socio. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l’ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso almeno di 7 giorni dalla data di svolgimento.

Inoltre, la comunicazione scritta potrà essere inserita nei diari dei figli-alunni ove non sussistano motivi esterni che lo impediscano. Verrà inoltre divulgata tramite il sito dell’associazione e nella bacheca della Scuola.

In prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non dovrà tenersi lo stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di necessità le riunioni degli organi possono essere svolte anche mediante strumenti telematici, purché le tecnologie adottate garantiscano l’identificazione chiara dei partecipanti, la possibilità di ascoltare indistintamente e verbalizzare tutti gli interventi senza discriminazione.

In via ordinaria tra il 01 settembre ed il 31 dicembre di ogni anno, in via straordinaria ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli aventi diritto al voto o lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci. L’Assemblea deve essere convocata in Roma presso la Scuola M. Mastroianni; solo in caso di indisponibilità della sede potrà essere convocata altrove ed anche mediante ricorso alle diverse possibilità di collegamento alle piattaforme telematiche. Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci, in regola con il pagamento dei contributi annuali nonché i Soci onorari.

Art. 35) In caso di superamento dei limiti dimensionali, dettati dalla legge, l’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del Bilancio di Esercizio, provvederà alla nomina dei componenti dell’Organo di Controllo – Collegio dei Sindaci e dei soggetti incaricati della revisione legale.

Art. 36) L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente che potrà essere scelto tra i soci.

Il Presidente nomina il Segretario e, se ritiene il caso, due scrutatori.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto un verbale che viene firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 37) L’Assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza degli intervenuti con diritto di voto.

Art. 38) L’Assemblea ordinaria approva

  1. il bilancio consuntivo, sociale (se previsto) e preventivo;
  2. gli indirizzi, le linee programmatiche e direttive generali dell’Associazione;
  3. gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
  4. l’ammontare delle quote associative;
  5. il regolamento generale;

L’assemblea straordinaria delibera su:

  1. modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto e su quanto altro demandato per Statuto;
  2. scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
  3. responsabilità dei componenti degli organi sociali.

Art. 39) Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i soci/e che siano genitori di alunni iscritti all’IC Mastroianni. Dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. In caso di suo impedimento è sostituito dal/la Vicepresidente, che ne assume tutte le prerogative. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 40) Lo scioglimento della Associazione è deliberato a maggioranza dei Soci dell’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 41) Il patrimonio dell’Associazione all’atto del suo scioglimento potrà essere devoluto esclusivamente ed in favore di altra APS o ente del Terzo Settore a fini di pubblica utilità nello spirito dell’oggetto sociale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 42) Vengono nominati per la prima volta in sede di atto costitutivo i primi membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell’Associazione ed il Collegio dei Revisori.

Art. 43) L’Associazione, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si potrà dotare, nei tempi e modi che riterrà opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento dovrà essere in sintonia con il presente Statuto e dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci.

CONTROVERSIE

Art. 44) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione e i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea, anche tra non Soci, che giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

NORME FINALI

Art. 45) Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e al d.lgs. 117/2017.